giovedì 30 ottobre 2008

ACCORDO TERRITORIALE DI ROMA INTEGRATIVO DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 EX LEGE 431/98

ACCORDO TERRITORIALE DI ROMA
INTEGRATIVO DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 EX LEGE 431/98


Tra
la FONDAZIONE ENPAM — Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici e degli Odontoiatri — con sede in Roma, Via Torino n.38, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Prof. Eolo Giovanni PARODI,
la UPR CONFEDILIZIA, firmataria dell'Accordo territoriale del Comune di Roma, in persona del Presidente arch. Paolo Pietrolucci

SUNIA in persona del Sig. Piero RANIERI
SICET in persona del Sig. Maurizio SAVIGNANO
UNIAT in persona della Sig.ra Patrizia BEHMANN
UNIONE INQUILINI in persona del Sig. Walter PETRUCCI
ASSOCASA in persona del Sig. Nicola TRIPODI
FEDER.CASA in persona della Sig. Aldo CAPPELLI

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge
PREMESSO
a) che la Fondazione ENPAM e le OO.SS. stipulanti ii presente accordo territoriale sono firmatarie dell'accordo nazionale sottoscritto in Roma it 29.01.2008;
b) che i canoni concordati e di cui all'allegato A rientrano nella fascia di oscillazione relativa agli accordi territoriali con it Comune di Roma stipulati tra le Associazioni di settore.
Ciò premesso,
LE PARTI SOPRA COSTITUITE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. Accordo Nazionale
L'Accordo Nazionale sottoscritto tra le parti in Roma it 29.01.2008 e parte integrante del presente accordo e qui interamente richiamato.

2. Oggetto ed applicabilita dell'accordo
II presente accordo territoriale ha ad oggetto it rinnovo dei contratti di locazione ad use abitativo c.d. "patti in deroga'. stipulati ai sensi della Legge n° 359/1992, scaduti e in scadenza entro it 31.12.2010, inerenti ii patrimonio immobiliare residenziale della Fondazione ENPAM nel Comune di Roma.
Le parti concordano di applicare ai predetti contratti l'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Durata del contratto
La durata dei contratti come sopra individuati é definita in tre anni. Alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo, it contratto e prorogato di diritto per due anni.
4. Aggiornamento ISTAT

II canone di locazione sara aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente.

5. Canoni di locazione
I nuovi canoni annui di locazione per i contratti oggetto del presente accordo sono quelli indicati nell'allegato A), da considerarsi parte integrante del presente accordo, e riferiti esclusivamente agli immobili di propriety della Fondazione ENPAM ivi indicati.
Per la determinazione del canone, i metri quadrati dell'unita immobiliare, con una tolleranza del 5% in più o in meno, sono dati dalla somma dei seguenti elementi:
a. l'intera superficie dell'unita immobiliare;
b. il 50 per canto della superficie dei box singoli;
c. il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di use comune;
d. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e. il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f. il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unita immobiliare.
E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
i) 1,00 per l'unita immobiliare di superficie superiore a mq 70;
ii) 1,15 per l'unita immobiliare di superficie compresa fra mq 46 e mq 70, fino ad un massimo di mq 70;
iii) 1,20 per l'unita immobiliare inferiore a mq 46, fino ad un massimo di mq 50,6.
II canone individuato sara incrementato del 10% per gli alloggi situati al piano attico e diminuito del 10% per gli alloggi situati al piano seminterrato.
In nessun caso it nuovo canone di locazione potra essere inferiore at canone ultimo corrisposto in forza del contratto scaduto.

6. Arretrati — nuovo deposito cauzionale
E' concessala possibilità di rateizzare gli arretrati in un numero di rate mensili pari al numero di mesi trascorsi dalla scadenza del contratto.
All'atto delta sottoscrizione del nuovo contratto dovra essere versata la differenza fra it deposito cauzionale a suo tempo costituito e l'importo del nuovo deposito calcolato in misura pari a tre mensilita del nuovo canone; ciascun conduttore dovra autorizzare it trasferimento del deposito esistente dal vecchio al nuovo contratto.
II deposito cauzionale potra essere anche costituito mediante fideiussione bancaria a prima richiesta.
7. Clausola sociale
Vale quanto stabilito in sede di Accordo Nazionale (art. 6 dell'Accordo Nazionale).
8. Cambi di Alloggi, nnorositb e locazioni "sine titulo"
Vale quanto stabilito in sede di Accordo Nazionale (artt. 7, 8 e 9 dell'Accordo Nazionale).
9. Oneri accessori
Per gli oneri accessori si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato G) del D.M. 30.12.2002.
10. Manutenzione
La Fondazione ENPAM predispone con cadenza triennale un programma di manutenzione ordinaria e, ove necessario, straordinaria, finalizzati ad uno stato di conservazione normale degli stabili.
11. Eventuali dismissioni e diritto di prelazione
In caso di vendita di immobili residenziali di cui all'art. 1, la Fondazione Enpam, stabilita la forma di vendita, valuterà con i Sindacati sottoscrittori del presente accordo le modalità per garantire all'inquilinato il diritto di prelazione.
Qualora un membro del nucleo familiare del conduttore, o l'intero nucleo, sia pieno proprietario di altro idoneo appartamento nel comune di Roma, il diritto di prelazione non verrà concesso.
Non costituiscono oggetto del presente accordo gli immobili per i quali Ia Fondazione ENPAM ha già avviato la dismissione con proprie delibere.

12. Conciliazione
Le Parti concordano che eventuali problemi di interesse generale riferiti al rapporto contrattuale e sull'applicazione dell'Accordo verranno verificati e accertati nel tentativo di ricercare la soluzione pila idonea
13. Clausola sospensiva dell'accordo
La presente ipotesi di accordo acquisira efficacia a seguito delle ratifiche delle OO.SS firmatarie del presente accordo e della Fondazione ENPAM.
L'inquilino, in sede di stipula del contratto, potra farsi assistere da una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo territoriale.






copia accordo firmato



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