giovedì 30 ottobre 2008

ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 EX LEGE 431/98 PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

ACCORDO QUADRO NAZIONALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 EX LEGE 431/98 PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Tra
la FONDAZIONE ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – con sede in Roma, Via Torino n.38, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Prof. Eolo Giovanni PARODI,
la CONFEDILIZIA Confederazione ltaliana della Propriety edilizia, in persona dell'arch, Paolo Pietrolucci, anche nella quality di sub-delegatario delle Associazioni della Propriety edilizia dei Comuni interessati,

SUNIA in persona del Sig. Daniele BARBIERI
SICET in persona del Sig. Guido PIRAN
UNIAT in persona del Sig. Roberto SCORPIONI
UNIONE INQUILINI in persona del Sig. Walter PETRUCCI
ASSOCASA in persona del Sig. Franco SCARINCI
FEDER.CASA in persona del Sig. Gian Luigi PASCOLETTI

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni per quanto richiesto a norma di legge,
LE PARTI SOPRA COSTITUITE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Oggetto ed applicability dell'accordo.
II presente accordo ha ad oggetto il rinnovo dei contratti di locazione ad use abitativo c.d. "patti in deroga" stipulati ai sensi della Legge n° 359/1992 in scadenza entro it 31.12.2010 ed inerenti il patrimonio immobiliare residenziale della Fondazione ENPAM.
Le parti concordano di applicare ai predetti contratti in scadenza l'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e successive integrazioni e modificazioni.
A tal fine, per ogni Comune ove esistono propriety della Fondazione nelle condizioni su menzionate e in prossimita delle scadenze contrattuali, saranno aperti appositi tavoli di confronto per la ricerca di Accordi Integrativi Territoriali, che avranno lo scopo di determinare i canoni di locazione.
In nessun caso it nuovo canone di locazione potra essere inferiore al canone ultimo corrisposto in forza del contratto scaduto.

2. Fascia di oscillazione dei canoni.
Le Parti concordano che i suddetti canoni saranno stabiliti da ciascun accordo territoriale depositato nei comuni ove la Fondazione possiede immobili residenziali.

3. Durata del contratto.
La durata dei contralti come sopra individuati e definita in tre anni. Alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo, it contratto e prorogato di diritto per due anni.

4. Aggiornamento ISTAT.
II canone di locazione sara aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente.

5. Pagamento arretrati — nuovo deposito cauzionale.
Gli Accordi Integrativi Territoriali definiranno le modality per l'eventuale pagamento degli arretrati in un numero di rate mensili pari almeno al numero di mesi trascorsi dalla scadenza del contratto.
All'atto della sottoscrizione del nuovo contratto dovra essere versata la differenza fra il deposito cauzionale a suo tempo costituito e l'importo del nuovo deposito calcolato in misura pari a tre mensilita del nuovo canone; ciascun conduttore dovra autorizzare tl trasferimento del deposito esistente dal vecchio al nuovo contratto.
Il deposito cauzionale potra essere anche costituito mediante fideiussione bancaria a prima richiesta.

6. Clausola sociale.
Si concorda di individuare particolari forme di protezione per gli inquilini it cui reddito annuo lordo da lavoro dipendente o assimilato complessivo del nucleo familiare non superi Euro 42.000,00.
Per detti inquilini il canone che verra definito sara quello derivante dall'applicazione dei canoni concordati in sede territoriale, scontati del 15%.
Lo sconto sul canone non verrá applicato qualora un membro del nucleo familiare, o ll'intero nucleo, sia pieno proprietario di altro idoneo appartamento nel medesimo comune dell'abitazione di cui al rinnovo della locazione.
Gli inquilini interessati allo sconto dovranno fornire all'atto della domanda ed annualmente, alla Fondazione, pena l'automatica applicazione del canone pieno, la documentazione idonea a dimostrare di possedere i requisiti di cui al presente paragrafo ed in particolare:


certificato di stato di famiglia;
o dichiarazione circa ulteriori eventuali conviventi costituenti ii nucleo familiare rispetto quanta indicato nello stato di famiglia;
per ciascun membro del nucleo familiare copia dell'ultimo modello 730-3 "prospetto di liquidazione" o certificazione equipollente;
autocertificazione riguardante la proprieta da parte di ciascun membro del nucleo familiare di altri immobili nel comune dell'abitazione in locazione.
Qualora da accertamenti comunque effettuati, la dichiarazione resa non dovesse risultare veritiera, l'inquilino non beneficera del presente accordo ed it contratto eventualmente stipulato sara risolto di diritto e sara, comunque, nullo ed inefficace con conseguente applicazione del canone libero; l'inquilino sara perseguito in termini di Legge per le dichiarazioni false o mendaci.
Casi di particolare disagio sociale tra i conduttori potranno essere segnalati alla Fondazione che, a Suo insindacabile giudizio, valutera l'opportunita di applicare canoni di locazione difformi da quelli determinati negli Accordi Integrativi Territoriali.
Fermo restando l'oggetto e rapplicabilita definiti nell'art. 1 di cui sopra ed in particolare !'ultimo comma dello stesso, ai conduttori, cosi come individuati da questo articolo 6, che siano titolari di contratti non stipulati ai sensi della Legge n° 359/92, verra rinnovato it contratto di locazione secondo quanta previsto nel presente accordo.

7. Cambi di alloggi.
La Fondazione si riserva di autorizzare cambi di alloggi tendenti prioritariamente a ridurre it canone dell'inquilino su proposta dello stesso e compatibilmente con la disponibilita.

8. Morosità.
I soggetti morosi, con sfratto gia convalidato, essendo it contratto risolto, non potranno essere ammessi al rinnovo e sara esclusa rapplicabilita dell'accordo ai medesimi; qualora lo sfratto non sia ancora convalidato, potranno essere ammessi, previo integrale saldo di ogni debito, a qualunque titolo (canoni, oneri, interessi, spese legali. etc.).
Tra le parti potranno essere concordate coperture assicurative a garanzia del pagamento dei canoni di locazione.

9. Locazioni "sine titulo".
In nessun caso potranno essere tutelati occupanti abusivi "sine titulo" o altri soggetti che non conducono legittimamente in locazione appartamenti di proprieta della Fondazione.
I casi resi noti entro 60 gg. dalla firma del presente accordo e preesistenti allo stesso, saranno esaminati in appositi incontri che saranno convocati dall'Ente.

10. Eventuali dismissioni e diritto di prelazione
In caso di vendita di immobili residenziali di cui all'art. 1, la Fondazione Enpam, stabilita la forma di vendita, valutera con i Sindacati sottoscrittori del presente accordo le modalita per garantire all'inquilinato it diritto di prelazione.
Qualora un membro del nucleo familiare del conduttore, o l'intero nucleo, sia pieno proprietario di altro idoneo appartamento nel medesimo comune dell'abitazione in vendita, il diritto di prelazione non verrà concesso.
Non costituiscono oggetto del presente accordo gli immobili per i quali la Fondazione ENPAM ha gia avviato la dismissione con proprie delibere.

11. Conciliazione
Le Parti concordano the eventuali problemi di interesse generale riferiti al rapporto contrattuale e sull'applicazione dell'Accordo verranno verificati e accertati nel tentative di ricercare la soluzione più idonea.

12. Clausola sospensiva dell'accordo
La presente ipotesi di accordo acquisira efficacia a seguito delle ratifiche degli organismi dirigenti delle OO.SS firmatarie del presente accordo e della Fondazione ENPAM.

Roma, 29 01.2008

copia accordo firmato


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