giovedì 30 ottobre 2008

ACCORDO TERRITORIALE DI ROMA INTEGRATIVO DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 EX LEGE 431/98

ACCORDO TERRITORIALE DI ROMA
INTEGRATIVO DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 EX LEGE 431/98


Tra
la FONDAZIONE ENPAM — Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici e degli Odontoiatri — con sede in Roma, Via Torino n.38, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Prof. Eolo Giovanni PARODI,
la UPR CONFEDILIZIA, firmataria dell'Accordo territoriale del Comune di Roma, in persona del Presidente arch. Paolo Pietrolucci

SUNIA in persona del Sig. Piero RANIERI
SICET in persona del Sig. Maurizio SAVIGNANO
UNIAT in persona della Sig.ra Patrizia BEHMANN
UNIONE INQUILINI in persona del Sig. Walter PETRUCCI
ASSOCASA in persona del Sig. Nicola TRIPODI
FEDER.CASA in persona della Sig. Aldo CAPPELLI

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge
PREMESSO
a) che la Fondazione ENPAM e le OO.SS. stipulanti ii presente accordo territoriale sono firmatarie dell'accordo nazionale sottoscritto in Roma it 29.01.2008;
b) che i canoni concordati e di cui all'allegato A rientrano nella fascia di oscillazione relativa agli accordi territoriali con it Comune di Roma stipulati tra le Associazioni di settore.
Ciò premesso,
LE PARTI SOPRA COSTITUITE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. Accordo Nazionale
L'Accordo Nazionale sottoscritto tra le parti in Roma it 29.01.2008 e parte integrante del presente accordo e qui interamente richiamato.

2. Oggetto ed applicabilita dell'accordo
II presente accordo territoriale ha ad oggetto it rinnovo dei contratti di locazione ad use abitativo c.d. "patti in deroga'. stipulati ai sensi della Legge n° 359/1992, scaduti e in scadenza entro it 31.12.2010, inerenti ii patrimonio immobiliare residenziale della Fondazione ENPAM nel Comune di Roma.
Le parti concordano di applicare ai predetti contratti l'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Durata del contratto
La durata dei contratti come sopra individuati é definita in tre anni. Alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo, it contratto e prorogato di diritto per due anni.
4. Aggiornamento ISTAT

II canone di locazione sara aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente.

5. Canoni di locazione
I nuovi canoni annui di locazione per i contratti oggetto del presente accordo sono quelli indicati nell'allegato A), da considerarsi parte integrante del presente accordo, e riferiti esclusivamente agli immobili di propriety della Fondazione ENPAM ivi indicati.
Per la determinazione del canone, i metri quadrati dell'unita immobiliare, con una tolleranza del 5% in più o in meno, sono dati dalla somma dei seguenti elementi:
a. l'intera superficie dell'unita immobiliare;
b. il 50 per canto della superficie dei box singoli;
c. il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di use comune;
d. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e. il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f. il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unita immobiliare.
E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
i) 1,00 per l'unita immobiliare di superficie superiore a mq 70;
ii) 1,15 per l'unita immobiliare di superficie compresa fra mq 46 e mq 70, fino ad un massimo di mq 70;
iii) 1,20 per l'unita immobiliare inferiore a mq 46, fino ad un massimo di mq 50,6.
II canone individuato sara incrementato del 10% per gli alloggi situati al piano attico e diminuito del 10% per gli alloggi situati al piano seminterrato.
In nessun caso it nuovo canone di locazione potra essere inferiore at canone ultimo corrisposto in forza del contratto scaduto.

6. Arretrati — nuovo deposito cauzionale
E' concessala possibilità di rateizzare gli arretrati in un numero di rate mensili pari al numero di mesi trascorsi dalla scadenza del contratto.
All'atto delta sottoscrizione del nuovo contratto dovra essere versata la differenza fra it deposito cauzionale a suo tempo costituito e l'importo del nuovo deposito calcolato in misura pari a tre mensilita del nuovo canone; ciascun conduttore dovra autorizzare it trasferimento del deposito esistente dal vecchio al nuovo contratto.
II deposito cauzionale potra essere anche costituito mediante fideiussione bancaria a prima richiesta.
7. Clausola sociale
Vale quanto stabilito in sede di Accordo Nazionale (art. 6 dell'Accordo Nazionale).
8. Cambi di Alloggi, nnorositb e locazioni "sine titulo"
Vale quanto stabilito in sede di Accordo Nazionale (artt. 7, 8 e 9 dell'Accordo Nazionale).
9. Oneri accessori
Per gli oneri accessori si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato G) del D.M. 30.12.2002.
10. Manutenzione
La Fondazione ENPAM predispone con cadenza triennale un programma di manutenzione ordinaria e, ove necessario, straordinaria, finalizzati ad uno stato di conservazione normale degli stabili.
11. Eventuali dismissioni e diritto di prelazione
In caso di vendita di immobili residenziali di cui all'art. 1, la Fondazione Enpam, stabilita la forma di vendita, valuterà con i Sindacati sottoscrittori del presente accordo le modalità per garantire all'inquilinato il diritto di prelazione.
Qualora un membro del nucleo familiare del conduttore, o l'intero nucleo, sia pieno proprietario di altro idoneo appartamento nel comune di Roma, il diritto di prelazione non verrà concesso.
Non costituiscono oggetto del presente accordo gli immobili per i quali Ia Fondazione ENPAM ha già avviato la dismissione con proprie delibere.

12. Conciliazione
Le Parti concordano che eventuali problemi di interesse generale riferiti al rapporto contrattuale e sull'applicazione dell'Accordo verranno verificati e accertati nel tentativo di ricercare la soluzione pila idonea
13. Clausola sospensiva dell'accordo
La presente ipotesi di accordo acquisira efficacia a seguito delle ratifiche delle OO.SS firmatarie del presente accordo e della Fondazione ENPAM.
L'inquilino, in sede di stipula del contratto, potra farsi assistere da una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo territoriale.






copia accordo firmato



ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 EX LEGE 431/98 PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

ACCORDO QUADRO NAZIONALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 EX LEGE 431/98 PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Tra
la FONDAZIONE ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – con sede in Roma, Via Torino n.38, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Prof. Eolo Giovanni PARODI,
la CONFEDILIZIA Confederazione ltaliana della Propriety edilizia, in persona dell'arch, Paolo Pietrolucci, anche nella quality di sub-delegatario delle Associazioni della Propriety edilizia dei Comuni interessati,

SUNIA in persona del Sig. Daniele BARBIERI
SICET in persona del Sig. Guido PIRAN
UNIAT in persona del Sig. Roberto SCORPIONI
UNIONE INQUILINI in persona del Sig. Walter PETRUCCI
ASSOCASA in persona del Sig. Franco SCARINCI
FEDER.CASA in persona del Sig. Gian Luigi PASCOLETTI

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni per quanto richiesto a norma di legge,
LE PARTI SOPRA COSTITUITE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Oggetto ed applicability dell'accordo.
II presente accordo ha ad oggetto il rinnovo dei contratti di locazione ad use abitativo c.d. "patti in deroga" stipulati ai sensi della Legge n° 359/1992 in scadenza entro it 31.12.2010 ed inerenti il patrimonio immobiliare residenziale della Fondazione ENPAM.
Le parti concordano di applicare ai predetti contratti in scadenza l'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e successive integrazioni e modificazioni.
A tal fine, per ogni Comune ove esistono propriety della Fondazione nelle condizioni su menzionate e in prossimita delle scadenze contrattuali, saranno aperti appositi tavoli di confronto per la ricerca di Accordi Integrativi Territoriali, che avranno lo scopo di determinare i canoni di locazione.
In nessun caso it nuovo canone di locazione potra essere inferiore al canone ultimo corrisposto in forza del contratto scaduto.

2. Fascia di oscillazione dei canoni.
Le Parti concordano che i suddetti canoni saranno stabiliti da ciascun accordo territoriale depositato nei comuni ove la Fondazione possiede immobili residenziali.

3. Durata del contratto.
La durata dei contralti come sopra individuati e definita in tre anni. Alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo, it contratto e prorogato di diritto per due anni.

4. Aggiornamento ISTAT.
II canone di locazione sara aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente.

5. Pagamento arretrati — nuovo deposito cauzionale.
Gli Accordi Integrativi Territoriali definiranno le modality per l'eventuale pagamento degli arretrati in un numero di rate mensili pari almeno al numero di mesi trascorsi dalla scadenza del contratto.
All'atto della sottoscrizione del nuovo contratto dovra essere versata la differenza fra il deposito cauzionale a suo tempo costituito e l'importo del nuovo deposito calcolato in misura pari a tre mensilita del nuovo canone; ciascun conduttore dovra autorizzare tl trasferimento del deposito esistente dal vecchio al nuovo contratto.
Il deposito cauzionale potra essere anche costituito mediante fideiussione bancaria a prima richiesta.

6. Clausola sociale.
Si concorda di individuare particolari forme di protezione per gli inquilini it cui reddito annuo lordo da lavoro dipendente o assimilato complessivo del nucleo familiare non superi Euro 42.000,00.
Per detti inquilini il canone che verra definito sara quello derivante dall'applicazione dei canoni concordati in sede territoriale, scontati del 15%.
Lo sconto sul canone non verrá applicato qualora un membro del nucleo familiare, o ll'intero nucleo, sia pieno proprietario di altro idoneo appartamento nel medesimo comune dell'abitazione di cui al rinnovo della locazione.
Gli inquilini interessati allo sconto dovranno fornire all'atto della domanda ed annualmente, alla Fondazione, pena l'automatica applicazione del canone pieno, la documentazione idonea a dimostrare di possedere i requisiti di cui al presente paragrafo ed in particolare:


certificato di stato di famiglia;
o dichiarazione circa ulteriori eventuali conviventi costituenti ii nucleo familiare rispetto quanta indicato nello stato di famiglia;
per ciascun membro del nucleo familiare copia dell'ultimo modello 730-3 "prospetto di liquidazione" o certificazione equipollente;
autocertificazione riguardante la proprieta da parte di ciascun membro del nucleo familiare di altri immobili nel comune dell'abitazione in locazione.
Qualora da accertamenti comunque effettuati, la dichiarazione resa non dovesse risultare veritiera, l'inquilino non beneficera del presente accordo ed it contratto eventualmente stipulato sara risolto di diritto e sara, comunque, nullo ed inefficace con conseguente applicazione del canone libero; l'inquilino sara perseguito in termini di Legge per le dichiarazioni false o mendaci.
Casi di particolare disagio sociale tra i conduttori potranno essere segnalati alla Fondazione che, a Suo insindacabile giudizio, valutera l'opportunita di applicare canoni di locazione difformi da quelli determinati negli Accordi Integrativi Territoriali.
Fermo restando l'oggetto e rapplicabilita definiti nell'art. 1 di cui sopra ed in particolare !'ultimo comma dello stesso, ai conduttori, cosi come individuati da questo articolo 6, che siano titolari di contratti non stipulati ai sensi della Legge n° 359/92, verra rinnovato it contratto di locazione secondo quanta previsto nel presente accordo.

7. Cambi di alloggi.
La Fondazione si riserva di autorizzare cambi di alloggi tendenti prioritariamente a ridurre it canone dell'inquilino su proposta dello stesso e compatibilmente con la disponibilita.

8. Morosità.
I soggetti morosi, con sfratto gia convalidato, essendo it contratto risolto, non potranno essere ammessi al rinnovo e sara esclusa rapplicabilita dell'accordo ai medesimi; qualora lo sfratto non sia ancora convalidato, potranno essere ammessi, previo integrale saldo di ogni debito, a qualunque titolo (canoni, oneri, interessi, spese legali. etc.).
Tra le parti potranno essere concordate coperture assicurative a garanzia del pagamento dei canoni di locazione.

9. Locazioni "sine titulo".
In nessun caso potranno essere tutelati occupanti abusivi "sine titulo" o altri soggetti che non conducono legittimamente in locazione appartamenti di proprieta della Fondazione.
I casi resi noti entro 60 gg. dalla firma del presente accordo e preesistenti allo stesso, saranno esaminati in appositi incontri che saranno convocati dall'Ente.

10. Eventuali dismissioni e diritto di prelazione
In caso di vendita di immobili residenziali di cui all'art. 1, la Fondazione Enpam, stabilita la forma di vendita, valutera con i Sindacati sottoscrittori del presente accordo le modalita per garantire all'inquilinato it diritto di prelazione.
Qualora un membro del nucleo familiare del conduttore, o l'intero nucleo, sia pieno proprietario di altro idoneo appartamento nel medesimo comune dell'abitazione in vendita, il diritto di prelazione non verrà concesso.
Non costituiscono oggetto del presente accordo gli immobili per i quali la Fondazione ENPAM ha gia avviato la dismissione con proprie delibere.

11. Conciliazione
Le Parti concordano the eventuali problemi di interesse generale riferiti al rapporto contrattuale e sull'applicazione dell'Accordo verranno verificati e accertati nel tentative di ricercare la soluzione più idonea.

12. Clausola sospensiva dell'accordo
La presente ipotesi di accordo acquisira efficacia a seguito delle ratifiche degli organismi dirigenti delle OO.SS firmatarie del presente accordo e della Fondazione ENPAM.

Roma, 29 01.2008

copia accordo firmato


Comitato conduttori Enpam Via Nocera Umbra 62 e Via Fonti del Clitunno 25